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23/12/2012, 21:47

L’Abruzzo ha il suo Marchio di Qualità!

Il provvedimento per la qualificazione e l’immagine dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

E’ un dato di fatto che l’Abruzzo, così come il Molise, ha un potenziale di crescita al pari di altre Regioni. Conservare la tipicità dei prodotti proteggendone la qualità e l’identità, spalanca la porta ad un sistema d’intenti che, inevitabilmente, porta ad una maggiore commercializzazione e ad un riconoscimento su scala nazionale ed internazionale con tutti i risvolti positivi che ne conseguono. Ed è in tal senso che l’assessore Febbo  si è fatto promotore del ‘Marchio Abruzzo’ con relativa approvazione del regolamento e del logo da parte della Regione Abruzzo. Il provvedimento tende a sviluppare una serie di iniziative atte alla qualificazione, alla commercializzazione ed all’immagine di prodotti agricoli ed agroalimentari, garantendo, così, una maggiore tutela dei consumatori. La concessione di un Marchio comunitario collettivo non solo và ad incentivare la qualità, la tracciabilità, i sistemi di certificazione e di visibilità dei prodotti agroalimentari, ma favorisce anche la modernizzazione del sistema agricolo e nuovi modelli di sviluppo. Tutto ciò per rendere il sistema produttivo abruzzese forte, sano e competitivo, idoneo per l’acquisizione di quote di mercato. Con il ‘Marchio Abruzzo’ si vuole garantire il consumatore permettendogli di IDENTIFICARE il prodotto e quindi il territorio. Importante è incentivare le aziende ad investire nel mantenimento e nel miglioramento dei propri prodotti che, contrassegnati dal Marchio Abruzzo, ne risaltano la qualità salvaguardando la propria immagine. (come ad es. ISO 9001 – Gestione Qualità; UNI 1081 – Istituti di Vigilanza; OHSAS  18001 – Sicurezza sul Lavoro e altri).

                        

DISCIPLINARE DEL MARCHIO ABRUZZO (abruzzoweb.it)

La Regione Abruzzo, al fine di garantire i consumatori e favorire, al contempo, la competitività delle imprese del settore,  ha previsto, con la L.R. 13 gennaio 2012, n. 6, l’istituzione di  un Marchio collettivo comunitario. Al fine di evitare una possibile concorrenza sleale, il Marchio può essere concesso solo a prodotti di qualità, intendendo per tali, quei prodotti che possiedono “caratteristiche qualitative minime” superiori a quelle imposte dalla normativa vigente per i prodotti alimentari. Per ogni prodotto o servizio è necessario, dunque, stabilire quali sono le caratteristiche “minime” che deve possedere. Una volta operata tale scelta tutte le aziende con le caratteristiche stabilite, possono richiedere l’uso del Marchio.
La legge ha affidato la gestione operativa del progetto a 3 attori principali:
1) Un “Comitato Tecnico”, nel quale sono coinvolti i possibili “portatori di interesse” - individuati nelle  Organizzazioni Agricole, nelle Associazioni dei Consumatori e nei vari servizi dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Il “Comitato” è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.
2) Le imprese agricole ed agroalimentari che intendono richiedere l’uso del Marchio.
3) Una struttura di controllo.
Con l’approvazione del Regolamento d’uso del Marchio si sono stabilite le modalità di partecipazione alla gestione del progetto dei tre attori principali ed è stato individuato il Logo che la regione Abruzzo utilizzerà per identificare le proprie produzioni di qualità.
Il Marchio ha, in effetti lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi trasmettendo, con il proprio logo, un messaggio principale di indicazione della qualità del prodotto ed un messaggio secondario di indicazione dell’origine del medesimo.

La procedura prevista dal regolamento, prevede sinteticamente:
- Qualsiasi portatore d’interesse può proporre alla Direzione Agricoltura le caratteristiche qualitative di un prodotto/servizio che si vuole valorizzare.

- La Direzione elabora la proposta, prospettando al Comitato Tecnico un Disciplinare di produzione ed un relativo piano di controllo.

- Il  Comitato Tecnico, esprimere un parere motivato sulle singole proposte.

- Se il parere è positivo, la Direzione Agricoltura, provvede alla pubblicazione della proposta sul proprio sito istituzionale.

- Trascorsi 30 giorni, in assenza di osservazioni da parte di operatori interessati, la Direzione propone alla Giunta Regionale di approvare e pubblicare sul Bollettini Ufficiale della Regione Abruzzo il Disciplinare di produzione con le relative caratteristiche qualitative che il prodotto o servizio deve possedere.

- Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione, tutti i soggetti che intendono utilizzare il Marchio  devono inoltrare alla Direzione Agricoltura:
°Una richiesta di inserimento nel sistema di controllo del Marchio “Regione   Abruzzo – Qualità Controllata”
° Una richiesta d’uso del Marchio, utilizzando una apposita modulistica predisposta dalla Direzione.


A seguito dell’approvazione dei disciplinari e dei controlli relativi alla concessione del Marchio l’Assessorato Agricoltura rende pubblico, annualmente, un elenco regionale articolato in due sezioni:
1) La prima sezione contiene l’elenco dei prodotti e servizi con i relativi disciplinari di produzione;
2) La seconda sezione contiene, per ogni prodotto o servizio, i dati relativi  alle aziende che hanno ottenuto la licenza d’uso del Marchio collettivo.

Tutte le imprese agricole e agroalimentari che richiedono la concessione del Marchio, devono assoggettare la loro produzione ai controlli necessari ad assicurare ai consumatori interessati che il prodotto acquistato possieda le caratteristiche qualitative indicate nei disciplinari.

Con la completa attuazione della L.R. n. 6/2012 la Giunta Regionale ha inteso definire compiutamente quanto previsto dalla L.R. n. 29/2011, “razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”, avviando una profonda riforma strutturale dei citati Servizi, facendo convergere in un’unica direzione, quella della qualità, e sotto un’unica guida, quella del Comitato Tecnico, sia l’attività di Assistenza Tecnica alle aziende che l’attività di ricerca svolta dai Centri regionali.

Le tipologie di prodotto interessate alla concessione del Marchio sono quelle classificate secondo l’accordo di Nizza con  i seguenti numeri:
29) Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
30)  Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
31)  Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.
32)  Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande.
33)  Bevande alcoliche (tranne le birre).
43)  Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

 

Franca Nocera